Art. 11
Controlli ed interventi sui serbatoi interrati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
In vigore dal 26 lug 2001
Controlli ed interventi sui serbatoi interrati esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto
1. I serbatoi interrati già installati prima del 1973 o in data non documentata e ancora funzionanti e non dotati di sistemi di rilevamento delle perdite in continuo, che vengano risanati, previa verifica dell'integrità strutturale, entro il termine massimo di cinque anni, possono essere mantenuti in esercizio per un ulteriore periodo pari alla validità della garanzia e comunque non oltre il decimo anno dalla data del risanamento, attraverso la realizzazione di una delle seguenti operazioni di risanamento:
a) applicazione di un rivestimento anticorrosione sulle pareti interne del serbatoio in materiale che sia compatibile con il liquido contenuto, con uno spessore minimo di 2,5 mm;
b) installazione di un sistema di protezione catodica;
c) realizzazione di una cassa di contenimento in calcestruzzo rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite;
d) inserimento all'interno del serbatoio di una parete in materiale composito compatibile con il liquido contenuto. All'atto della verifica di integrità strutturale, con eventuale giudizio di recuperabilità, e dell'operazione di risanamento e relativo collaudo, il responsabile della ditta esecutrice dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento relative alle operazioni di risanamento indicate nel successivo del presente decreto. Inoltre, l'esercente è tenuto a seguire le procedure previste ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997, qualora siano accertati inquinamenti causati dal rilascio delle sostanze contenute nel serbatoio stesso nel terreno circostante e sottostante il serbatoio.
2. Alla scadenza del quinto anno i serbatoi di cui al comma 1 non risanati debbono essere messi fuori servizio e bonificati.
3. I serbatoi installati dal 1973 in poi e non dotati di sistemi di rilevamento delle perdite in continuo possono essere mantenuti in esercizio per trenta anni dalla data di installazione.
4. I serbatoi di cui al comma 3 che vengano risanati, previa verifica dell'integrità strutturale attraverso la realizzazione di una delle operazioni di cui al comma 1, possono essere mantenuti in esercizio per un ulteriore periodo pari alla validità della garanzia e comunque non oltre il decimo anno dalla data di risanamento.
5. Prove di tenuta:
a) i serbatoi di cui al comma 1 installati prima del 1963 o in data sconosciuta ed in attesa di risanamento o di dismissione devono essere sottoposti a prova di tenuta entro il secondo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi annualmente fino al momento del risanamento o della dismissione;
b) i serbatoi di cui al comma 1 installati dal 1963 al 1978 debbono essere sottoposti a prova di tenuta entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi ogni due anni fino al momento del risanamento o della dismissione;
c) i serbatoi a parete singola installati successivamente al 1978 dovranno essere sottoposti a prova di tenuta biennale a partire dal 25 anno di età fino al momento del risanamento o della dismissione;
d) i serbatoi risanati debbono essere sottoposti a prova di tenuta dopo cinque anni dal risanamento e, successivamente, ogni tre anni.
6. Ad ogni serbatoio sottoposto ad intervento di risanamento va stabilmente fissata in posizione ben visibile nel pozzetto di ispezione una targhetta che indichi:
a) estremi di identificazione della ditta esecutrice;
b) data dell'intervento;
c) data scadenza garanzia (periodo di garanzia non inferiore a quella di prolungamento del mantenimento).
7. Per le prove di tenuta debbono essere adottati metodi in grado di rilevare una perdita nei serbatoi uguale o minore di quattrocento cm(elevato a)3 per ora (con una probabilità di rilevamento pari o maggiore al 95%). Le prove devono essere effettuate da personale qualificato. l risultati delle prove devono essere annotate sul libretto del serbatoio. In caso di esito negativo della prova, deve essere data notifica immediata alle autorità competenti.
8. Norma transitoria:
a) i serbatoi di cui ai commi 1 e 3 già risanati alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere mantenuti in esercizio fino alla data di scadenza della garanzia, e comunque non oltre il decimo anno dalla data del risanamento previa esecuzione delle prove di tenuta come da comma 5, lettera d);
b) i serbatoi a doppia parete in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono essere dotati di un sistema fisso di monitoraggio dell'intercapedine entro un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del presente decreto;
c) i serbatoi a doppia parete possono essere mantenuti in esercizio per un tempo indefinito purchè venga sempre mantenuto attivo il controllo dell'intercapedine.
9. Nel caso di installazione di un nuovo serbatoio interrato conforme alle disposizioni previste nel presente provvedimento, in sostituzione di un serbatoio interrato esistente si procede secondo quanto previsto all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione degli impianti e dei depositi soggetti a controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Per i serbatoi interrati esistenti restano salvi l', commi 1 e 2, e l', riferiti ai nuovi serbatoi interrati e, ove applicabile, l', comma 3.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 19 luglio 2001, n. 266 (in G.U. 1ª s.s. 25/07/2001, n. 29), "Dichiara che non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati) e conseguentemente annulla lo stesso decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:1999-05-24;246#art-11