Art. 6
Installazione ed uso di nuovi serbatoi interrati
In vigore dal 26 lug 2001
1. Dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto che intende installare un nuovo serbatoio interrato o un impianto comprendente nuovi serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze di cui all', comma 1, per usi commerciali e ai fini della produzione industriale trasmette all'amministrazione competente i moduli di registrazione di cui all'allegato B del presente decreto.
2. Per i serbatoi interrati installati in impianti soggetti ad obblighi di notifica o di dichiarazione di cui agli o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, il contenuto della domanda di installazione di nuovi serbatoi interrati, di cui al comma 1, deve essere riportato nel relativo rapporto di sicurezza o nella dichiarazione.
3. Le autorità competenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell', provvederanno per i nuovi serbatoi a fornire direttamente all'ARPA competente per territorio o ad altro organismo individuato transitoriamente dalla regione, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, i moduli di registrazione riportati nell'allegato B del presente decreto.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 19 luglio 2001, n. 266 (in G.U. 1ª s.s. 25/07/2001, n. 29), "Dichiara che non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati) e conseguentemente annulla lo stesso decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:1999-05-24;246#art-6