Art. 3

Campo di applicazione

In vigore dal 26 lug 2001
1. I principi generali di cui all', comma 1, e le disposizioni del presente decreto si applicano ai serbatoi interrati, aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti le sostanze e i preparati liquidi appartenenti alle categorie e gruppi di sostanze di cui alla lettera b) dell', con esclusione di quelli del comma 2 del presente articolo. 2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i serbatoi interrati utilizzati: a) nelle zone militari, se altrimenti regolati; b) per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale non superiore a 15 metri cubi; c) per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto; d) per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali in sedimi aeroportuali; e) per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti e completamente rivestiti in camicia di cemento armato o malte cementizie, di capacità superiore a 100 m(elevato a)3, purchè sia garantita nel tempo la tenuta dei serbatoi stessi.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 19 luglio 2001, n. 266 (in G.U. 1ª s.s. 25/07/2001, n. 29), "Dichiara che non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati) e conseguentemente annulla lo stesso decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente:decreto:1999-05-24;246#art-3

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