Art. 13 · Disposizioni finali

Art. 13

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Disposizioni finali

In vigore dal 26 lug 2001
1. Il presente regolamento sostituisce il decreto del 20 ottobre 1998 adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 1998. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 maggio 1999 p. Il Ministro dell'ambiente Calzolaio p. Il Ministro dell'interno Barberi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1999 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 323

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 19 luglio 2001, n. 266 (in G.U. 1ª s.s. 25/07/2001, n. 29), "Dichiara che non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati) e conseguentemente annulla lo stesso decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente:decreto:1999-05-24;246#art-13