Art. 7
In vigore dal 3 lug 1999
1. Il materiale potrà essere commercializzato solo dopo l'effettuazione della quarantena e dovrà essere accompagnato dal passaporto delle piante, conformemente a quanto previsto al riguardo dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, citato nelle premesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-03-30;216#art-7