Art. 2
In vigore dal 3 lug 1999
1. Prima dell'esportazione in Italia dei vegetali, di cui all' del presente decreto, le autorità fitosanitarie giapponesi dovranno accettare i seguenti requisiti:
a) i vegetali devono essere del tipo "bonsai" del genere Chamaecyparis Spach e del genere Juniperus o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc.
(Pinus pentaphylla Mayr.), oppure innestati su un portinnesto della specie Pinus diverso da Pinus parviflora Sieb. & Zucc., che non deve
presentare germogli, ad eccezione dei frutti e delle sementi;
b) i vegetali devono essere fatti crescere ed allevati per almeno due anni consecutivi in vivai di "bonsai" ufficialmente riconosciuti dal Giappone. Detti vegetali devono provenire dai vivai riconosciuti di "bonsai" che sono specificati nell'elenco annuale trasmesso alla Commissione U.E.;
c) i vegetali dei generi Juniperus L., Chamaecyparis Spach e Pinus L. prodotti nei vivai riconosciuti di "bonsai" o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, devono essere sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno e nei momenti opportuni, per accertare la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi.
2. Gli organismi nocivi sono i seguenti:
a) per i vegetali dei genere Juniperus:
I. Aschistonyx eppoi Inouye;
II. Gymnosporangium spp.;
III. Oligonychus perditus Pritchard et Baker;
IV. Popillia japonica Newman;
V. qualsiasi alto organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea;
b) per i vegetali del genere Chamaecyparis:
I. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.;
II. Popillia japonica Newman;
III. qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea;
c) per i vegetali del genere Pinus:
I. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.;
II. Cercoseptoria pinidensiflorae (Hori & Nambu) Deighton;
III. Coleosporium paederiae;
IV. Coleosporium phellodendri Komr.;
V. Cronartium quercum (Berk.) Miyabe ex Shirai;
VI. Dendrolimus spectabilis Butler;
VII. Peridermium kurilense Dietel;
VIII. Popillia japonica Newman;
IX. Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye;
X. qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea.
3. I vegetali esaminati debbono risultare esenti dagli organismi nocivi di cui al comma 2. Quelli che risultano contaminati debbono essere eliminati e i rimanenti debbono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato.
4. I casi in cui è constatata la presenza degli organismi nocivi in questione nel corso delle ispezioni effettuate, come indicato al comma 1, lettera c), debbono essere ufficialmente trascritti su un registro che deve essere messo a disposizione della Commissione U.E., ove questa ne faccia richiesta.
La constatazione della presenza di uno qualsiasi degli organismi nocivi sopra menzionati implica per il vivaio interessato, la perdita dello statuto, di cui al comma 1, lettera b).
5. I vegetali destinati ad essere spediti nell'Unione europea, debbono rispondere alle seguenti condizioni:
a) la crescita dei vegetali deve aver avuto luogo, almeno durante gli ultimi due anni precedenti la spedizione, in un supporto di coltura artificiale mai utilizzato prima o in un supporto di coltura naturale trattato mediante fumigazione o altro trattamento termico appropriato, in modo da renderlo esente da organismi nocivi;
b) se i vegetali appartengono al genere Pinus L. e in caso di innesto su un portinnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb & Zucc., il portinnesto deve essere ottenuto da
materiale ufficialmente riconosciuto come sano;
c) i vegetali devono essere stati posti, perlomeno durante lo stesso periodo, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno venti centimetri da terra oppure su pavimento in calcestruzzo tenuto pulito e privo di detriti;
d) ciascuno dei vegetali deve recare un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organismo dei vegetali giapponese, tale da permettere il riconoscimento del vegetale e l'identificazione del vivaio riconosciuto, nonché l'anno di invasatura;
e) sui vegetali non deve essere constatata, nel corso delle ispezioni, la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi e ad essi non debbono applicarsi le misure di cui al comma 4;
f) sui vegetali in questione non devono essere presenti frammenti di altri vegetali.
Storico versioni
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