Art. 3

In vigore dal 3 lug 1999
1. L'organismo ufficiale di protezione delle piante del Giappone garantisce l'identità dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati. 2. I vegetali e il supporto di coltura ad essi aderente o connesso devono essere accompagnati dal certificato fitosanitario citato nelle premesse sul quale devono figurare le seguenti indicazioni: a) il nome o i nomi del vivaio e dei vivai riconosciuti; b) i marchi di cui all', comma 5, lettera d), nella misura in cui consentano l'identificazione del vivaio riconosciuto e l'anno di invasatura; c) l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione; d) sul certificato fitosanitario sopracitato dovrà risultare la dichiarazione supplementare che "la partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione della Commissione n. 98/641/CE. 3. Il materiale deve essere imballato in contenitori chiusi e ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto un marchio distintivo, da riprodurre sul certificato fitosanitario che consenta l'identificazione delle partite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-03-30;216#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo