Art. 5
In vigore dal 3 lug 1999
1. L'importazione delle singole partite di materiale vegetale è soggetta all'autorizzazione del Ministero per le politiche agricole - Servizio fitosanitario centrale, a seguito di apposita richiesta nella quale devono essere specificati i seguenti dati:
a) il tipo di materiale;
b) il quantitativo;
c) la data dichiarata di importazione;
d) il punto di entrata;
e) il luogo in cui il materiale viene messo in quarantena.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-03-30;216#art-5