Art. 5

In vigore dal 3 lug 1999
1. L'importazione delle singole partite di materiale vegetale è soggetta all'autorizzazione del Ministero per le politiche agricole - Servizio fitosanitario centrale, a seguito di apposita richiesta nella quale devono essere specificati i seguenti dati: a) il tipo di materiale; b) il quantitativo; c) la data dichiarata di importazione; d) il punto di entrata; e) il luogo in cui il materiale viene messo in quarantena.
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