Art. 8

In vigore dal 3 lug 1999
1. I servizi fitosanitari regionali devono trasmettere al Ministero per le politiche agricole i dati relativi ai controlli ed alle analisi effettuate sulle partite di vegetali del tipo "bonsai" durante la quarantena, nonché copia del certificato fitosanitario del paese di origine. 2. Inoltre detti servizi devono comunicare le eventuali intercettazioni dei vegetali del tipo "bonsai" dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 marzo 1999 Il Ministro: De Castro Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1999 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 362
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