Art. 6
In vigore dal 3 lug 1999
1. Il Ministero per le politiche agricole, nell'autorizzare l'importazione del materiale in questione, provvederà a dettare ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni necessarie all'effettuazione della quarantena.
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-03-30;216#art-6