Art. 6
P r e s i d e n t e
In vigore dal 10 apr 1999
1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo le modalità previste dall' del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tra personalità di riconosciuta qualificazione nei settori scientificoistituzionale, economico e produttivo d'interesse dell'Istituto.
2. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico;
c) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio di amministrazione e dal consiglio scientifico e sovrintende all'andamento generale dell'Istituto;
d) presenta annualmente al Ministro una relazione sull'attività scientifica svolta nell'anno precedente;
e) nomina il direttore generale di cui all';
f) adotta, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione cui li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva;
g) adotta provvedimenti che sono a lui delegati dal consiglio di amministrazione, che ne definisce i criteri e le modalità.
3. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1999-02-17;72#art-6