Art. 9
Consiglio scientifico
In vigore dal 10 apr 1999
1. Il consiglio scientifico è composto da otto membri:
a) il presidente dell'INRM;
b) due rappresentanti designati dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);
c) due esperti nominati dal Ministro, sentita, ove già costituita, l'Assemblea della scienza e della tecnologia di cui all' del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
d) tre esperti italiani o stranieri designati dal consiglio di amministrazione.
2. I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal presidente dell'INRM, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con i voti favorevoli espressi dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
4. Le modalità di convocazione delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno, di stesura dei verbali, di espressione del voto, sono disciplinate con i regolamenti di cui all'.
5. Il consiglio scientifico è organo di consulenza dell'Istituto ed esercita le seguenti attribuzioni:
a) esprime parere sui programmi di intervento di cui all';
b) esprime parere sui regolamenti di cui all';
c) esprime il proprio parere su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attività dell'INRM, sottopostogli dal presidente dell'Istituto e dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1999-02-17;72#art-9