Art. 10

Collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 10 apr 1999
1. Il collegio dei revisori dei conti è così composto: a) un revisore effettivo che assume le funzioni di presidente del collegio ed uno supplente designati dal Ministro del tesoro; b) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministro; c) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal consiglio di amministrazione fra esperti nel settore amministrativo contabile. 2. I componenti di cui alle lettere a) e b) possiedono una qualifica dirigenziale. Tutti i componenti sono iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 88. 3. I componenti del collegio dei revisori sono nominati dal presidente dell'INRM, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. 4. Per la validità delle adunanze del collegio è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi che possono essere sostituiti dai rispettivi supplenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. 5. Le modalità di convocazione, delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno, di stesura dei verbali e di espressione del voto sono disciplinate con i regolamenti di cui all'. 6. Il collegio dei revisori esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, provvede al riscontro degli atti di gestione, verifica la regolare tenuta dei registri e delle scritture contabili ed effettua periodiche verifiche di cassa. I revisori possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.
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