Art. 7
Consiglio di amministrazione
In vigore dal 10 apr 1999
1. Il consiglio di amministrazione, è così composto:
a) il presidente dell'Istituto;
b) il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), o un suo delegato;
c) tre componenti, scelti fra persone di alta qualificazione tecnicoscientifica o di comprovata esperienza professionale di gestione aziendale o amministrativa, di cui uno su proposta dell'Assemblea della scienza e della tecnologia di cui all' del decreto legislativo 5 giugno, n. 204, ove già costituita.
2. Il consiglio può essere integrato da rappresentanti in numero non superiore a tre, su richiesta e designazione di organismi pubblici e privati che si impegnano ad erogare, per almeno un triennio, un contributo per il funzionamento dell'Istituto non inferiore a lire cinquecento milioni annui. Se tali soggetti sono più di tre, entrano a far parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti degli organismi che contribuiscono con gli importi finanziari maggiori.
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
5. Le modalità di convocazione delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno, di stesura dei verbali e di espressione del voto sono disciplinate con i regolamenti di cui all'.
6. Il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, ed il conto consuntivo;
b) adotta i regolamenti di cui all';
c) delibera in ordine ai programmi di ricerca di cui all' ed esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge e dai regolamenti di cui all';
d) nomina i direttori delle strutture di cui all', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1999-02-17;72#art-7