Art. 3

A t t i v i t à

In vigore dal 10 apr 1999
1. L'INRM persegue le proprie finalità istituzionali anche in collaborazione con regioni, enti locali, università, enti di ricerca ed altri istituti pubblici e privati, centri nazionali ed internazionali. 2. L'INRM: a) promuove e coordina programmi di ricerca di interesse nazionale che favoriscono lo sviluppo del settore; b) partecipa alla elaborazione, al coordinamento e all'esecuzione di programmi di ricerca comunitari e internazionali; c) provvede al trasferimento a favore del settore imprenditoriale dei risultati delle ricerche e degli studi svolti curando anche la realizzazione di prototipi di materiali e di strumentazione; d) svolge, in convenzione con le università e anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di ricerca, attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, di perfezionamento, di formazione postuniversitaria e postdottorato, nonché può svolgere attività di formazione continua, permanente e ricorrente; e) fornisce documentazione e pareri alle amministrazioni pubbliche e collabora con i servizi tecnici, nazionali e locali, alla tutela dell'ambiente e alla protezione delle popolazioni; f) stipula convenzioni e contratti di studio e ricerca.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1999-02-17;72#art-3

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