Art. 6 · P r e s i d e n t e

Art. 6

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P r e s i d e n t e

In vigore dal 10 apr 1999
1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo le modalità previste dall' del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tra personalità di riconosciuta qualificazione nei settori scientificoistituzionale, economico e produttivo d'interesse dell'Istituto. 2. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto; b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico; c) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio di amministrazione e dal consiglio scientifico e sovrintende all'andamento generale dell'Istituto; d) presenta annualmente al Ministro una relazione sull'attività scientifica svolta nell'anno precedente; e) nomina il direttore generale di cui all'; f) adotta, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione cui li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva; g) adotta provvedimenti che sono a lui delegati dal consiglio di amministrazione, che ne definisce i criteri e le modalità. 3. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
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