Art. 13

Esito dei controlli successivi al pagamento degli aiuti

In vigore dal 5 feb 1999
1. Qualora, durante i controlli di cui al precedente , siano rilevate irregolarità che comportino la decadenza dall'aiuto, l'organo regionale competente pronunzia la decadenza parziale o totale, con le conseguenze di cui al successivo , in applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 2988/95. 2. Non costituisce irregolarità l'indicazione in domanda di una superficie inferiore a quella accertata. Tuttavia, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto annuale, continua a considerarsi la superficie dichiarata.
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