Art. 18

Autorità di controllo

In vigore dal 5 feb 1999
1. Le verifiche istruttorie e gli accertamenti di cui ai precedenti sono effettuati dagli organi regionali competenti secondo la normativa regionale vigente. 2. I controlli dopo il pagamento degli aiuti di cui al precedente sono effettuati dal Corpo forestale dello Stato con la collaborazione delle regioni. 3. Resta impregiudicata la facoltà delle regioni di disporre ulteriori controlli dopo il pagamento degli aiuti.
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