Art. 17

Sanzioni amministrative

In vigore dal 5 feb 1999
1. Qualora, in sede di controllo, si verifichi che il beneficiario abbia percepito aiuti mediante l'esposizione di dati e notizie falsi nella dichiarazione di cui all' del presente regolamento o in altro atto o documento a qualunque titolo richiestogli dai competenti uffici, fatta salva l'eventuale rilevanza penale della condotta, si applica la sanzione amministrativa di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898. 2. Ove si accertino irregolarità che possono dar luogo contestualmente alla decadenza e all'applicazione di sanzioni amministrative di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898, fermo restando l'obbligo della denuncia alla competente autorità giudiziaria, il verbale di cui all'allegato 1, in originale o in copia autentica, dovrà essere trasmesso all'ufficio repressione frodi competente ad emettere l'ordinanza di ingiunzione con la prova dell'avvenuta contestazione immediata o della notifica degli estremi della violazione. 3. Unitamente al verbale, dovrà essere inviato alla medesima autorità anche il rapporto prescritto dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898. 4. Per gli eventuali conseguenti adempimenti, copia degli atti di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovrà essere trasmessa anche all'A.I.M.A. ed al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio strutture e ufficio FEOGA - e alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche.
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