Art. 16

Pronuncia della decadenza - Procedura

In vigore dal 5 feb 1999
1. Qualora ne ricorrano i presupposti, l'organo regionale competente provvede a comunicare direttamente all'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'atto di decadenza ed attiva in via diretta ed immediata le azioni di recupero dell'indebito dandone contestualmente comunicazione all'A.I.M.A. 2. Alla eventuale esecuzione forzata per il recupero dei premi provvede l'A.I.M.A. in quanto ente erogatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1998-12-18;494#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo