Art. 12

Controlli successivi al pagamento degli aiuti

In vigore dal 5 feb 1999
1. Per controlli successivi al pagamento degli aiuti si intendono le operazioni effettuate, nel corso del periodo dell'impegno, successivamente al pagamento degli aiuti per il rimboschimento e per il miglioramento e di quelli annuali per la manutenzione e per il mancato reddito. 2. Essi sono mirati all'accertamento del rispetto degli impegni, quali risultano dalle domande di aiuto, dai programmi regionali e dalla dichiarazione sostitutiva di cui all' del presente regolamento, con particolare riferimento agli obblighi di mantenimento degli impianti boschivi e delle opere realizzate, agli adempimenti tecnici assunti e a tutti gli altri impegni sottoscritti dal richiedente. 3. Il campione dei beneficiari da controllare annualmente mediante sopralluogo è determinato nella misura minima del 5% dei beneficiari. 4. I controlli sono effettuati dal Corpo forestale dello Stato con la collaborazione delle regioni con un preavviso limitato, di massimo 48 ore, per consentire, durante il sopralluogo, la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante e vertono sull'insieme delle superfici rimboschite o migliorate e chilometri di strade forestali ammessi e liquidati. 5. Il beneficiario o un suo rappresentante è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve, pertanto, consentire l'accesso alla propria azienda e fornire i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti. 6. Le operazioni effettuate in sede di controllo in loco devono essere riportate in un apposito verbale di accertamento, redatto conformemente al modulo generale riportato in allegato al presente regolamento 1 c imb (con riferimento agli imboschimenti) ed 1 c mig (con riferimento ai miglioramenti), e che potrà essere integrato con allegati specifici in relazione alla peculiarità del programma regionale.
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