Art. 7
Verifiche istruttorie per l'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione dell'aiuto per il mancato reddito.
In vigore dal 5 feb 1999
1. Le verifiche di cui al presente articolo, effettuate dalle regioni su tutte le domande di aiuto per il mancato reddito, comprendono le attività istruttorie finalizzate all'accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi per la concessione dell'aiuto compensativo previsto dall', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2080/92.
2. Nell'ambito delle attività istruttorie sono compresi i sopralluoghi pari almeno al 10% delle domande ammissibili selezionate sulla base dell'analisi di rischi di cui al successivo .
3. In particolare per le misure che presuppongono la qualifica di imprenditore agricolo, dovrà essere accertato che almeno il 25% del reddito complessivo del beneficiario derivi direttamente dall'attività agricola. Tale accertamento può comprendere la richiesta di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
4. Le operazioni di verifica devono essere riportate in un apposito verbale di accertamento, redatto conformemente al modulo riportato in allegato 1 a al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1998-12-18;494#art-7