Art. 5

Accertamenti finali dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento

In vigore dal 5 feb 1999
Accertamenti finali dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento 1. Per accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento si intende l'accertamento svolto dagli uffici regionali competenti, mediante sopralluoghi, al termine dei lavori, diretto ad accertare l'esecuzione degli interventi e la loro conformità qualitativa e quantitativa agli impegni assunti in domanda e ammessi in sede istruttoria. 2. Rientrano nei suddetti accertamenti anche le verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori fino ad un massimo del 70% delle spese relative agli investimenti programmati, qualora il beneficiario ne abbia fatto richiesta sulla base di una facoltà riconosciutagli dai programmi regionali. 3. Gli accertamenti finali hanno per oggetto tutte le domande ammesse all'aiuto in relazione alle quali siano stati realizzati gli interventi autorizzati nella fase istruttoria e sono condizione per la liquidazione dell'aiuto.
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