Art. 4

Esito delle verifiche istruttorie prima dell'esecuzione dei lavori di rimboschimento e miglioramento

In vigore dal 5 feb 1999
Esito delle verifiche istruttorie prima dell'esecuzione dei lavori di rimboschimento e miglioramento 1. Qualora durante l'istruttoria siano accertate false dichiarazioni la domanda è respinta. 2. La domanda di aiuto viene inoltre respinta se, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del precedente e dal comma 4 del presente articolo, l'istruttoria abbia evidenziato irregolarità, incompletezza della documentazione, mancanza dei requisiti o dei presupposti richiesti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e dai programmi regionali. 3. La domanda è inoltre respinta per la singola tipologia di aiuto qualora l'ufficio istruttore accerti, tramite sopralluogo, che la superficie da rimboschire o migliorare o i chilometri di strade dichiarati in domanda siano inferiori ai valori minimi previsti dai programmi regionali. 4. L'ufficio istruttore procede al ricalcolo delle superfici o dei chilometri di strade forestali da ammettere all'aiuto sulla base di quanto accertato. 5. In caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente o per negligenza grave, l'imprenditore interessato è escluso dal beneficio di qualsiasi aiuto previsto a norma del regolamento (CEE) n. 2080/92 e può assumere un nuovo impegno solo dopo due anni a decorrere dall'anno successivo a quello dell'accertamento, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative.
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