Art. 6
In vigore dal 5 gen 1999
Gli uffici periferici dell'amministrazioni finanziaria provvedono, anche nell'ambito delle procedure di controllo formale delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni fissati dalla legge per fruire del credito d'imposta, nonché al controllo del suo corretto utilizzo nelle dichiarazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 dicembre 1998
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro della pubblica istruzione
Berlinguer
Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Zecchino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1998
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 61
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-12-02;440#art-6