Art. 6

In vigore dal 5 gen 1999
Gli uffici periferici dell'amministrazioni finanziaria provvedono, anche nell'ambito delle procedure di controllo formale delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni fissati dalla legge per fruire del credito d'imposta, nonché al controllo del suo corretto utilizzo nelle dichiarazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 dicembre 1998 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro della pubblica istruzione Berlinguer Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1998 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 61
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