Art. 2
In vigore dal 5 gen 1999
1. Il Ministero della pubblica istruzione, nel limite dell'importo complessivo di nove miliardi stabilisce il numero massimo dei contributi di cui all', comma 1, concedibili in ogni provincia alle istituzioni scolastiche. Ogni scuola che voglia accedere a tale beneficio deve comunicarlo al provveditore agli studi, chiedendone l'autorizzazione. Il provveditore può concedere autorizzazioni fino al raggiungimento del numero assegnato alla provincia.
2. Per le accademie, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, la ripartizione è effettuata su base nazionale tenendo conto della dislocazione dei predetti istituti e dei relativi bacini di utenza. Alle autorizzazioni provvede il Ministero della pubblica istruzione, ispettorato per l'istruzione artistica, previa richiesta dei predetti istituti.
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