Art. 3
In vigore dal 5 gen 1999
1. Gli atenei, nel limite di un miliardo di contributo complessivamente utilizzabile per il sistema universitario, possono avvalersi delle agevolazioni di cui al presente decreto per acquisti delle attrezzature di cui all', comma 4, da destinare preferenzialmente all'uso diretto da parte degli studenti, anche presso apposite sale attrezzate. Ogni ateneo può avvalersi delle agevolazioni per un numero di personal computer non superiore ad uno ogni 320 iscritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-12-02;440#art-3