Art. 1
In vigore dal 5 gen 1999
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
Visto, in particolare, l' della predetta legge che riconosce alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998, un personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, un contributo statale pari a lire 200.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo e che detto contributo sia corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di vendita;
Visto che per l'attuazione del predetto , al comma 2, è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per disciplinare le modalità di attuazione delle disposizioni da esso recate, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;
Considerato di non accogliere la proposta formulata nel predetto parere di escludere dalla determinazione della base imponibile ai fini IVA il contributo statale in quanto tale esclusione si pone in contrasto con l'art. 11 della VI direttiva del Consiglio CEE 17 maggio 1977, n. 77/388;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3-5099/UGL del 6 novembre 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese le accademie, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche è riconosciuto un contributo statale di lire 200.000 per ogni personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, acquistato entro il 31 dicembre 1998, se il venditore pratica sul prezzo di acquisto, al netto di ogni eventuale sconto commerciale o ribasso d'asta o altra riduzione derivante da convenzione, una riduzione pari all'importo del contributo stesso.
2. Il contributo è evidenziato nella fattura di acquisto con riferimento all' della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto, per ciascuna unità operativa acquistata, come definita al comma 4.
3. L'IVA si applica sul prezzo di acquisto fatturato al lordo del contributo ed al netto dello sconto del venditore.
4. Agli effetti del comma 1 del presente regolamento si intende per "personal computer multimediale completo" un personal computer dotato di: a) unità centrale; b) unità disco rigido; c) unità lettore CD- ROM; d) scheda di gestione dell'audio del video; e) diffusori sonori;
f) monitor; g) dispositivi di connessione di periferiche; h) tastiera e mouse; i) sistema operativo capace di gestire le risorse sopra elencate. Nel caso in cui le università e le istituzioni scolastiche acquistino più personal computer che condividono un unico accesso ai servizi telematici, la fornitura può comprendere più unità operative, comunque capaci di elaborazioni autonome, ciascuna dotata, al minimo, di quanto indicato ai punti a), f), g), h), i). Agli stessi effetti si intende per "modem" a corredo del "personal computer" qualsiasi dispositivo interno od esterno adatto al collegamento remoto del PC (modem per linee telefoniche analogiche, terminal adapter per linee telefoniche digitali (ISDN) router per linee dedicate, ecc.), e per "software" sia quello di base che quello applicativo. L'istituzione che chiede di accedere al beneficio deve poter dimostrare di possedere o di acquistare almeno uno di tali dispositivi con il quale consentire la connessione del personal computer acquistato ai servizi di rete.
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