Art. 4

In vigore dal 5 gen 1999
1. Il venditore recupera l'importo del contributo di cui all' quale credito di imposta da far valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, fino a concorrenza del relativo ammontare dovuto, per i versamenti da effettuare, a decorrere dalla data del verbale di collaudo delle apparecchiature, nel periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998 e in quello successivo. 2. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta non utilizzati nei predetti periodi di imposta.
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