Art. 5

In vigore dal 5 gen 1999
1. Il credito di imposta è indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui esso è concesso. 2. I soggetti beneficiari, ai fini dei successivi controlli, devono conservare copia del verbale di collaudo.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-12-02;440#art-5

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