Art. 7
In vigore dal 17 dic 1998
1. Sono eletti per i rappresentanti dei lavoratori delle imprese i primi sei nominativi dell'elenco di cui all', comma 1.
2. Nei porti sede di autorità portuale sono eletti i primi cinque nominativi dell'elenco di cui all', comma 1, ed il primo nominativo dell'elenco dei candidati a rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale di cui allo stesso , comma 1.
3. In caso di rinuncia dell'eletto o di dimissioni, nel corso del mandato, subentra il primo degli esclusi di cui agli elenchi dell'.
Storico versioni
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