Art. 3
In vigore dal 17 dic 1998
1. Sono ammessi a votare tutti gli elettori di cui all'articolo 2, previa verifica della identità personale attraverso idoneo documento di riconoscimento.
2. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore il presidente del seggio gli consegna la scheda munita del timbro dell'autorità marittima locale, sulla quale l'elettore, in segreto, indica il candidato prescelto.
3. È consentita, ai fini della validità, l'espressione di un solo voto, manifestato con il cognome e nome, o col solo cognome del candidato votato. L'indicazione del voto può essere fatta anche scrivendo invece del cognome, il numero progressivo col quale il candidato è contrassegnato nell'elenco. La scheda non deve contenere altri segni, oltre quello di voto, od abrasioni.
Storico versioni
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