Art. 4

In vigore dal 17 dic 1998
1. Al termine delle operazioni di voto, in prosecuzione delle stesse avranno inizio quelle di spoglio dei voti che proseguiranno ininterrottamente fino alla loro conclusione. Del risultato dello scrutinio, previo riscontro della corrispondenza del numero delle schede spogliate con quello dei votanti, è redatto apposito elenco nel quale per ogni candidato sarà indicato il numero dei voti conseguiti. Ove vi sia stata elezione anche per il rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale, sarà redatto altro elenco con i voti riportati dai candidati appartenenti a questa categoria. 2. Di tutte le operazioni elettorali sarà formato processo verbale, firmato, unitamente agli elenchi, da tutti i componenti del seggio.
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