Art. 9

In vigore dal 17 dic 1998
1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994 e dei dipendenti delle autorità portuali in seno ai comitati portuali si svolgono sotto la vigilanza del presidente dell'autorità portuale, che provvede, anche attraverso un suo delegato, agli adepimenti indicati nell'articolo l e successivi. 2. Ai fini delle elezioni di cui al comma 1 si applicano, per quanto concerne termini, criteri e modalità, le disposizioni del presente regolamento. I relativi oneri sono posti a carico della competente autorità portuale.
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