Art. 10

In vigore dal 17 dic 1998
1. Il presidente dell'autorità portuale ove istituita, ed il capo del circondario marittimo sono tenuti a far osservare le presenti disposizioni, procedendo nelle relative sedi nei confronti dei trasgressori. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 settembre 1998 Il Ministro: Burlando Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1998 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 375
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