Art. 1
In vigore dal 17 dic 1998
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l', comma 1, lettera l), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall' del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, riguardante l'istituzione dei comitati portuali;
Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall' del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, concernente l'istituzione delle commissioni consultive locali;
Ritenuto che i rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto e dei dipendenti dell'autorità portuale sono designati in seno ai comitati portuali ed alle commissioni consultive locali mediante sistema elettivo;
Considerata la necessità ai fini della istituzione dei comitati e delle commissioni surrichiamati di dover individuare le procedure per l'espletamento delle elezioni dei rappresentanti del personale sopra indicato, anche per assicurare una adeguata uniformità nei singoli porti;
Visto l', comma 8, lettera l), del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997, nonché nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 13 luglio 1998;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 4151164 del 27 luglio 1998 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994 e dei dipendenti delle autorità portuali in seno alle commissioni consultive locali si svolgono in tutti i porti nazionali sotto la vigilanza del capo circondario marittimo, che provvede, anche attraverso un suo delegato, agli adempimenti appresso specificati:
a) fissa un mese prima della scadenza dell'organo e, con cadenza quadriennale, la data delle elezioni, dandone, almeno quarantacinque giorni prima, avviso con ogni mezzo, al fine di assicurare la massima diffusione, indicandone il giorno ed il luogo della riunione. Il giorno dovrà essere non festivo, e la durata della votazione di otto ore;
b) espone nella sede dell'ufficio marittimo, dieci giorni prima della data dell'elezione, l'elenco dei lavoratori delle imprese, che si candidano. L'elenco deve essere compilato con l'indicazione del cognome e nome del candidato, della data di nascita, dell'impresa od autorità portuale di appartenenza. I candidati vengono indicati in ordine alfabetico e contrassegnati con numero progressivo. Le candidature devono essere presentate, presso i rispettivi uffici, trenta giorni prima della data delle elezioni;
c) predispone tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni;
d) individua il locale ove devono svolgersi le elezioni, nonché le disposizioni necessarie per un regolare svolgimento delle stesse;
e) costituisce il seggio elettorale, che risulta composto nei porti con un numero di elettori superiori a 400 unità da 4 lavoratori, e nei porti con un numero di elettori fino a 400 unità da 2 lavoratori, designati in entrambi i casi dagli stessi lavoratori delle imprese e dai dipendenti della autorità portuale entro trenta giorni prima della data delle elezioni. Al seggio elettorale, presieduto dal capo del circondario marittimo o da un suo delegato, partecipano come osservatori i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei dipendenti sopraindicati.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-09-02;412#art-1