Art. 2

In vigore dal 17 dic 1998
1. Sono eleggibili tutti i lavoratori delle imprese che operano nel porto di cui all'articolo l6 ed all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 e che risultano iscritti regolarmente nel libro paga, nonché i dipendenti dell'autorità portuale, nei porti ove istituita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-09-02;412#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo