Art. 2
In vigore dal 17 dic 1998
1. Sono eleggibili tutti i lavoratori delle imprese che operano nel porto di cui all'articolo l6 ed all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 e che risultano iscritti regolarmente nel libro paga, nonché i dipendenti dell'autorità portuale, nei porti ove istituita.
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