Art. 4
Consulenti esterni
In vigore dal 28 ago 1998
1. La Commissione può avvalersi, per la definizione dei parametri di riferimento del controllo e della valutazione dei dirigenti, oltre che delle convenzioni stipulate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di consulenti esterni nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, tra gli esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
2. La Commissione valuta in piena autonomia l'operato e le proposte degli esperti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1998-06-08;279#art-4