Art. 4

Consulenti esterni

In vigore dal 28 ago 1998
1. La Commissione può avvalersi, per la definizione dei parametri di riferimento del controllo e della valutazione dei dirigenti, oltre che delle convenzioni stipulate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di consulenti esterni nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, tra gli esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 2. La Commissione valuta in piena autonomia l'operato e le proposte degli esperti.
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Consulenti esterni (Art. 4 Regolamento recante norme per la verifica dei risultati e della responsabilita' dei dirigenti del Ministero di grazia e giustizia.) — Testo vigente | Portale Normativo