Art. 5

Compiti e poteri della Commissione per la valutazione dei dirigenti

In vigore dal 28 ago 1998
Compiti e poteri della Commissione per la valutazione dei dirigenti 1. La Commissione per la valutazione dei dirigenti: a) riceve gli atti relativi alla programmazione annuale che i direttori generali, nell'ambito della rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere evidenziando gli obiettivi di rendimento e di risultato della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e quelli relativi alle decisioni organizzative e di gestione del personale; riceve altresì le relazioni annuali dei direttori generali al Ministro sull'attività svolta nell'anno precedente e le relazioni della Corte dei conti in sede di controllo sull'attività del Ministero; b) predispone, anche ricercando intese con i responsabili delle direzioni generali, i parametri di riferimento del controllo e delle valutazioni, con opportune modificazioni e specificazioni ai fini della valutazione dei dirigenti amministrativi presso gli uffici giudiziari; i parametri di riferimento del controllo e delle valutazioni, al pari di ogni successiva modifica di essi, sono sottoposti all'approvazione del Ministro; c) compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro i termini previsti dall' della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) fornisce alla Corte dei conti gli elementi richiesti a norma dell', comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; e) formula, a richiesta del Ministro, pareri in ordine all'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge al Ministro stesso in materie appartenenti alla competenza dei dirigenti; f) ha facoltà di chiedere a tutti gli organi del Ministero di grazia e giustizia, nonché gli uffici giudiziari, gli atti e le informazioni necessarie allo svolgimento della sua attività; può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; g) può avvalersi, ove necessario, dell'ausilio delle strutture esistenti nell'ambito dell'amministrazione, oltre che dei consulenti esterni, eventualmente nominati a norma dell', esclusa la possibilità di richiedere all'Ispettorato generale l'effettuazione di ispezioni o inchieste; h) può raccogliere ogni altra informazione necessaria o utile allo svolgimento della propria attività; i) riferisce al Ministro, su specifica richiesta e, in ogni caso, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati dell'attività svolta, analizzando sinteticamente le cause dell'eventuale mancato o parziale conseguimento degli obiettivi o di scostamento dai parametri ed indici di rendimento e segnalando ogni elemento utile ai fini del miglioramento del servizio, nonché ogni specifica esigenza formativa; l) procede alle valutazioni dell'attività dei singoli dirigenti a norma dell'. 2. La Commissione nello svolgimento del proprio lavoro tiene conto delle esigenze di miglioramento del servizio fornito dai dirigenti, di valorizzazione delle attitudini e delle capacità di ciascuno dei destinatari della valutazione, nonché di individuazione dei bisogni formativi.
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