Art. 1
Destinatari del procedimento di verifica dei risultati
In vigore dal 28 ago 1998
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto l'articolo 20, commi 2 e 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall' del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470;
Visti gli del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati, integrati ovvero sostituiti dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visti gli articoli 3-ter e 3-quater del decretolegge 12 maggio 1995, n. 163, convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che la specificità dell'amministrazione della giustizia richiede che il regolamento ministeriale, da adottare ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, individui il personale dirigenziale ed i settori di attività oggetto del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro; preveda una figura organizzatoria che, operando in posizione di autonomia, risponda esclusivamente al Ministro onde consentirgli di effettuare, nelle necessarie condizioni di trasparenza, imparzialità ed efficienza, le operazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo; fissi i termini per la valutazione periodica; detti i criteri generali che devono informare i sistemi di valutazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 1997;
Visto il rilievo formulato in data 5 novembre 1997 dalla Corte dei conti - ufficio di controllo per gli atti del Ministero di grazia e giustizia, sul decreto ministeriale 18 ottobre 1997, con il quale è stato approvato il "Regolamento per la verifica dei risultati e delle responsabilità dei dirigenti dell'Amministrazione della giustizia";
Ritenuto di dover procedere ad una nuova formulazione del predetto decreto ministeriale;
Udito nuovamente il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 aprile 1998, n 80/98;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, (nota n. 2/14-S-1361 del 15 ottobre 1997);
Adotta
il seguente regolamento:
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Destinatari del procedimento di verifica dei risultati
1. Nei confronti dei dipendenti pubblici del Ministero di grazia e giustizia, incaricati di funzioni dirigenziali di livello non generale, il Ministro di grazia e giustizia verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi fissati a norma dell'articolo 14, comma 1, dell'indicato decreto legislativo, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. La verifica concerne l'attività dei dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica, nonché l'attività dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari.
3. Nei confronti dei magistrati incaricati di funzioni dirigenziali non generali presso l'amministrazione centrale l'esito negativo della verifica rileva ai fini del ricollocamento in ruolo di ufficio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvalo con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1998-06-08;279#art-1