Art. 3

Struttura e composizione della Commissione per la valutazione dei dirigenti

In vigore dal 28 ago 1998
Struttura e composizione della Commissione per la valutazione dei dirigenti 1. La Commissione è composta da un magistrato ordinario di qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione collocato fuori del ruolo organico e destinato al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, scelto, preferibilmente tra coloro che hanno svolto funzioni direttive presso uffici giudiziari o presso il Ministero di grazia e giustizia, da un dirigente generale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, quando la valutazione si riferisce ai dirigenti della medesima amministrazione o della giustizia minorile, in alternativa da un dirigente incaricato di funzioni ispettive o di consulenza, studio e ricerca, dell'organizzazione giudiziaria, se la valutazione riguarda il personale dei ruoli dirigenziali dell'Amministrazione giudiziaria o degli archivi notarili, nonché, in entrambi i casi, da un esperto, esterno all'amministrazione, in tecniche di valutazione e di gestione del personale. 2. Con il decreto di nomina sono determinate le spese di funzionamento del collegio. Al magistrato e al dirigente amministrativo non sono dovuti compensi o incentivi rispetto al normale trattamento economico, fatta esclusione per il trattamento di missione eventualmente spettante. Il compenso dovuto all'esperto esterno all'amministrazione è determinato ai sensi dell', comma 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 3. Con proprio decreto, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro assegna alla Commissione per la valutazione dei dirigenti, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, il personale delle varie qualifiche funzionali necessario per il suo funzionamento. L'assegnazione del personale alla Commissione può essere disposta a tempo parziale, lasciando ferma l'appartenenza del personale all'unità organizzativa nella quale lavora. Per l'espletamento di compiti particolari, può essere destinato a collaborare con la Commissione anche personale appartenente alle qualifiche dirigenziali 4. I membri della Commissione per la valutazione dei dirigenti cessano dall'incarico dopo tre anni dalla nomina. L'incarico non può essere rinnovato. Con proprio decreto, il Ministro può sciogliere la commissione, o revocare anticipatamente l'incarico ad uno dei membri nel caso di irregolare funzionamento o di grave violazione delle regole inerenti all'attività della commissione.
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