Art. 2

Istituzione di una Commissione per la valutazione dei dirigenti

In vigore dal 28 ago 1998
Istituzione di una Commissione per la valutazione dei dirigenti 1. Per compiere la verifica di cui all', il Ministro si avvale del parere espresso da un organo collegiale di tre membri, nominati con proprio decreto secondo i criteri specificati all', che opera in posizione di autonomia presso il Ministero di grazia e giustizia e risponde della sua attività esclusivamente al Ministro, denominato Commissione per la valutazione dei dirigenti dell'Amministrazione della giustizia (Commissione per la valutazione dei dirigenti).
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