Art. 6

Pareri in tema di valutazione dei dirigenti

In vigore dal 28 ago 1998
1. La Commissione per la valutazione dei dirigenti, sulla base dei parametri di controllo e dei criteri di valutazione predisposti e approvati dal Ministro, procede annualmente, entro il termine del 31 dicembre, alla valutazione dell'attività svolta dagli incaricati di funzioni dirigenziali, esprimendo il relativo giudizio in relazione alle funzioni ed alle responsabilità specifiche stabilite con decreto ministeriale a norma dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Si considera negativa la valutazione quando al dirigente sono addebitati l'inosservanza delle direttive ricevute e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche determinati dallo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca, ovvero dall'esercizio di uffici ispettivi, così da rendere applicabile il disposto dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni ovvero, nei confronti dei magistrati, il disposto dell', comma 3, del presente regolamento. 3. La Commissione non può formulare valutazioni negative senza avere sentito il dirigente interessato. 4. Il dirigente ha diritto di presentare proprie osservazioni alla Commissione anche rispetto ad una valutazione non negativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1998-06-08;279#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo