Art. 6
Modalità di presentazione della domanda di agevolazione delle piccole imprese
In vigore dal 28 lug 1998
Modalità di presentazione della domanda
di agevolazione delle piccole imprese
1. Le amministrazioni comunali stabiliscono le informazioni che devono essere contenute nella domanda di concessione e liquidazione dei contributi, nonché le documentazioni, le dichiarazioni e le certificazioni da inviare a corredo della domanda.
2. Il comune provvede direttamente all'istruttoria delle domande di cui al comma 1 ovvero assegna l'incarico dell'istruttoria ad un soggetto esterno prestatore di servizi scelto ai sensi dell'ultimo comma dell'.
3. I criteri e le modalità per la selezione delle domande di contributo sono determinati e adeguatamente pubblicizzati da parte dell'amministrazione comunale.
4. Tra le priorità per la concessione delle agevolazioni l'amministrazione comunale deve tenere conto delle domande presentate dalle imprese che esercitano l'attività economica principale nell'area di degrado ovvero dei progetti che prevedono almeno l'assunzione del 30 per cento dei lavoratori tra le persone domiciliate o comunque residenti nell'area di degrado.
5. L'istruttoria per la concessione del contributo è conclusa entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione.
6. Le agevolazioni sono concesse tenuto conto della compatibilità dei progetti con le caratteristiche socioeconomiche dell'area di intervento, dell'affidabilità delpiano finanziario delle iniziative, della validità sotto il profilo tecnico del progetto e della potenzialità del mercato di riferimento.
7. Tra le modalità di erogazione del contributo può essere prevista la liquidazione di anticipazioni nella misura massima del 40 per cento.
8. Il comune approva le variazioni verificatesi in sede di realizzazione del progetto con le stesse modalità previste in fase di concessione e, in caso di sostanziali variazioni che alterino le caratteristiche del progetto e modifichino il dato sull'incremento occupazionale per oltre il 50 per cento di quello previsto, può revocare il contributo concesso e chiedere la restituzione delle somme già erogate.
9. Il saldo del contributo a seguito della realizzazione del progetto di investimento è erogato dopo le verifiche sulle spese, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della documentazione necessaria prodotta dal beneficiario.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1998-06-01;225#art-6