Art. 1

Programmi di intervento

In vigore dal 28 lug 1998
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO d'intesa con IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi urgenti per l'economia e, in particolare, l'art. 14 concernente interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione delle Comunità europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 20 marzo 1996 e dalla raccomandazione della Commissione n. 96/280/CE del 3 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 107 del 30 aprile 1996; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee relativa agli aiuti de minimis numero 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 1998; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma del citato art. 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota n. 990135 del 10 marzo 1998; Adotta il seguente regolamento: . Programmi di intervento 1. Le amministrazioni dei comuni capoluogo di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di superare la crisi di natura socioambientale in particolari aree del loro territorio, predispongono programmi di intervento per l'attuazione dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266. 2. I programmi di intervento evidenziano: a) le aree di degrado urbano e sociale; b) gli indicatori che misurano il degrado socioeconomico e ambientale; c) le attività da intraprendere e le azioni prioritarie; d) le iniziative da finanziare con particolare riferimento a quelle economiche ed imprenditoriali; e) i soggetti chiamati ad attivare gli interventi programmati; f) gli obiettivi perseguiti; g) la durata e il fabbisogno finanziario del programma e delle singole azioni. 3. Le aree di degrado urbano e sociale devono essere geograficamente identificabili ed omogenee e presentare indici socioeconomici inferiori ai valori medi dell'intero territorio comunale ovvero essere caratterizzate da crisi socio-ambientale.
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