Art. 2
Presentazione dei programmi di intervento e obbligo di relazione
In vigore dal 28 lug 1998
Presentazione dei programmi di intervento
e obbligo di relazione
1. Le amministrazioni comunali, di cui all', trasmettono, ai fini del trasferimento delle risorse di cui all', comma 1, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di intervento e fissano la data di presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti, di cui all' del presente decreto, che intendono realizzare progetti di investimento nelle aree di degrado urbano e sociale.
2. Eventuali variazioni del programma originario devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. I comuni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione entro il mese di gennaio di ciascun anno, sullo stato di attuazione degli interventi previsti nonché una relazione finale sulla realizzazione dei programmi ammessi alle agevolazioni nell'esercizio immediatamente precedente.
4. Le relazioni devono essere accompagnate da una scheda tecnica, di rilevazione quantitativa dei dati relativi al programma, redatta dal comune in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1998-06-01;225#art-2