Art. 3

Azioni finanziabili

In vigore dal 28 lug 1998
1. I programmi di intervento presentati dai comuni possono includere il finanziamento delle seguenti azioni: a) animazione economica ed assistenza tecnica per la progettazione ed avvio di iniziative imprenditoriali; b) interventi formativi riguardanti l'autoimpiego e la creazione di impresa; c) costituzione di incubatori di nuova imprenditorialità; d) animazione e assistenza tecnica alla costituzione di consorzi e imprese miste con partecipazione maggioritaria di imprese localizzate nell'area di intervento; e) interventi per sviluppare l'associazionismo economico, la cooperazione aziendale; f) interventi per la creazione di servizi nel campo dell'assistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, della qualità e dell'informazione a favore delle imprese; g) interventi per la tutela delle condizioni di lavoro e la salvaguardia dell'ambiente; h) partecipazione o costituzione di fondi di garanzia fidi da destinare alle finalità previste dal presente regolamento. 2. Le spese per l'elaborazione e la gestione del programma, nonché quelle per il monitoraggio degli interventi, le verifiche ed i controlli di cui all' sono poste a carico delle risorse di cui al comma 3 nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stesse. 3. Il comune per l'attuazione delle azioni di cui al presente articolo utilizza la quota parte delle risorse di cui all', comma 1 non assegnata agli interventi di cui all', nonché le eventuali risorse proprie ovvero quelle assegnate da leggi regionali o nazionali o da regolamenti comunitari per l'attuazione di programmi volti al risanamento di aree di degrado urbano sociale. Il comune, per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1 e per le attività di cui al comma 2, può avvalersi di soggetti esterni stipulando a tal fine appositi contratti. 4. La scelta del contraente di cui al comma 3 è effettuata, mediante gara, secondo quanto previsto dalle normative in materia di contratti d'appalto di servizi pubblici.
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