Art. 8

Disponibilità finanziarie

In vigore dal 28 lug 1998
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono ripartite tra i comuni di cui all', in misura proporzionale alla popolazione residente, le disponibilità stanziate per gli interventi di cui al presente decreto. 2. Le somme di cui al comma 1, sulla base delle risorse di cassa disponibili, affluiscono al bilancio comunale e l'amministrazione competente provvede all'istituzione di un apposito capitolo di spesa con contabilità separata. 3. I comuni devono destinare una quota non inferiore al 50 per cento delle disponibilità finanziarie assegnate alla concessione di agevolazioni alle imprese di cui all'. 4. Gli interessi e i rimborsi per revoche, recuperi, restituzione dei contributi concessi concorrono alla formazione delle risorse disponibili per gli interventi di ciascuna amministrazione comunale. 5. Le disponibilità di cui al comma 1, nonché le somme per interessi e rimborsi di cui al comma 4 non impegnate entro il secondo anno dalla chiusura dell'esercizio nel quale si è prodotta la disponibilità, sono restituite al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato. 6. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato provvede ad informare i comuni delle somme di cui al comma 5 e su loro domanda provvede ad assegnare le disponibilità in misura proporzionale ai costi dei progetti non ammessi alle agevolazioni per mancanza di fondi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 giugno 1998 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro per la solidarietà sociale Turco Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1998 Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 170
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