Art. 4

Agevolazioni alle piccole imprese

In vigore dal 28 lug 1998
1. Alle piccole imprese, a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, sono concesse agevolazioni non superiori al limite degli aiuti de minimis, così come definito dalla Commissione dell'U.E., a condizione che qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis sommato all'aiuto richiesto, non ecceda il limite massimo consentito in un periodo di tre anni che, alla data del presente decreto, è pari a 100.000 ECU. 2. Le amministrazioni comunali concedono e liquidano contributi in conto capitale, di cui al comma 1, commisurati alle spese ammissibili alle agevolazioni secondo le seguenti misure massime: a) 65% per le zone interessate dagli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modifiche ed integrazioni e dalle deroghe di cui all'art. 92.3.C. del trattato di Roma; b) 50% per le restanti zone. 3. Le amministrazioni comunali, nei limiti di cui al comma 1, possono concedere alle piccole imprese contributi in conto interessi su finanziamenti deliberati da banche per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, sgravi su imposte locali e garanzie fidi sul fondo istituito dai sensi dell', comma 1, lettera h). 4. L'impresa è tenuta a dichiarare nella domanda di agevolazione di non aver ottenuto o chiesto per le stesse spese altre agevolazioni e di impegnarsi a non richiederle per il futuro qualora il cumulo delle agevolazioni de minimis accordate superi nel periodo di tre anni, dalla data della prima concessione, il limite di 100.000 ECU. 5. Ai fini della concessione delle agevolazioni si applicano le limitazioni ed i divieti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea relative alla disciplina degli aiuti di Stato alle imprese. 6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, di cui al presente articolo, sono le piccole imprese, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, che alla data di presentazione della domanda rientrano nei limiti individuati nell'ambito del regime agevolativo di cui all', comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
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