Capo III
Art. 6
In vigore dal 4 set 1998
1. Le categorie di animali e relative classi di qualità e di grasso che formano oggetto di rilevazione dei prezzi sono le seguenti:
categorie: A, B, C, D, E;
classi di qualità: S, E, U, R, O, P;
stato di grasso: 1, 2, 3, 4, 5.
2. Nel caso in cui agli stabilimenti pervengano non direttamente dai produttori animali da macellare, al prezzo di mercato, rilevato ai sensi del comma 1, si aggiungono le spese di trasporto e quelle di eventuali intermediazioni.
3. La rilevazione dei prezzi è effettuata sulle carcasse pesate e classificate al gancio in macello, ed il peso da prendere in considerazione è quello delle carcasse dopo il raffreddamento oppure delle carcasse a caldo, constatato il più rapidamente possibile dopo la macellazione, diminuito del 2 per cento.
4. Inoltre le carcasse devono essere conformi al disposto dell', comma 2, del regolamento CEE n. 1208/81, che identifica la "carcassa riferimento" come segue:
senza reni, grasso della rognonata e grasso del bacino;
senza piccione, nè corata (diaframma e pilastro del diaframma);
senza coda;
senza midollo spinale;
senza grassella (grasso scrotale);
senza corona del controgirello (della fesa interna - scanello);
senza solco giugulare (vena grassa).
5. Se le carcasse sono presentate con caratteristiche differenti da quelle della "carcassa di riferimento", il peso è adeguato facendo ricorso alle correzioni riportate nell'allegato 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1998-05-04;298#art-6